Organo di Controllo
L’Organo di Controllo è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall’Assemblea.
L’Organo di Controllo è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall’Assemblea.
L’Organo di Controllo dopo la nomina si riunisce, su convocazione del Governatore, per nominare al suo interno il
Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.
Il Presidente dovrà essere iscritto all’Albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri o degli avvocati e procuratori o dei
revisori legali dei conti.
Ai componenti dell’Organo di controllo si applica l’art. 2399 del codice civile. Almeno uno dei componenti dell’organo
di controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma secondo del codice civile; per la loro
eleggibilità valgono le norme di cui all’art. 26, sesto e settimo comma.
I membri dell’Organo di controllo non possono essere contemporaneamente eletti nel Magistrato, né nel Collegio dei
Probiviri, né in altre cariche elettive.
È compito dell’organo di controllo:
a) vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
b) vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione, e sul suo concreto
funzionamento;
c) esercitare il controllo contabile;
d) esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto
particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
e) attestare che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all’art.14 dello
stesso Codice del Terzo Settore. L’eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio svolto dall’organo di
controllo.
f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Magistrato.
L’Organo di Controllo si riunisce almeno ogni novanta giorni per la verifica dei conti, ed il relativo verbale, firmato da
tutti i presenti, è trasmesso al Governatore.
L’organo di Controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell’Associazione rilevante ai fini dell’espletamento
del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, ha diritto di ottenere
notizie sull’attività della Misericordia.
L’Organo di Controllo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a
maggioranza assoluta dei presenti.
Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze.
Nei casi previsti dall’art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l’Organo di Controllo può esercitare anche la revisione
legale dei conti. L’Organo di Controllo, qualora gli sia attribuita anche la funzione di revisione legale, deve essere composto
da persone fisiche iscritte nell’apposito registro.
Revisore Legale dei Conti Stefano Mendicino
Presidente Organo di Controllo Giovanni Grazzini
Organo di Controllo Alessandro Luzzi
Organo di Controllo Gabriele Nardi